Contratti di affitto: tipologie, differenze e obblighi

Contratti di affitto: tipologie, differenze e obblighi

In Italia è possibile stipulare un contratto d’affitto valutando diverse tipologie a seconda delle specifiche esigenze. Le differenze riguardano soprattutto la durata del contratto, gli obblighi da rispettare e l’importo del canone mensile. Vediamo tutte le opzioni a disposizione e per quali aspetti differiscono tra loro.

Prendere in affitto casa: la scelta della tipologia di contratto

Quando si cercano affitti a Padova (https://www.offrocasa.com/affitti-padova.html), Bologna, Lecce, Como e in qualsiasi altra città e cittadina, oltre alla necessità di individuare l’immobilità più adatto per superficie, servizi o posizione geografica è altrettanto importante capire quale genere di contratto è più opportuno stipulare. In Italia, infatti, è possibile prendere in affitto una casa con diverse tipologie di contratto d’affitto. Nella valutazione occorre anche considerare la ripartizione delle spese tra il proprietario dell’immobile e il locatore, magari facendo riferimento ai vari regolamenti condominiali. Questi sono tutti aspetti che devono essere considerati opportunamente prima di scegliere una tipologia di contratto perché ci si potrebbe trovare con uno strumento poco adatto per le proprie aspettative.

I vari contratti di locazione previsti in Italia

Una prima tipologia di contratto d’affitto è quello a canone libero. La sua principale caratteristica è la possibilità per il proprietario dell’immobile e il locatore di poter trovare un accordo sul canone mensile senza alcun vincolo normativo. E’ tra i più presi in considerazione proprio in ragione della caratteristica appena descritta ed è conosciuto anche come il contratto quattro + quattro. Il motivo è piuttosto semplice perché legato alla durata per cui ci sarà un accordo per un primo periodo di 4 anni che possono essere prorogati automaticamente per altri 4 anni salvo non venga presentata una disdetta da una delle parti. Una seconda tipologia è il contratto d’affitto a canone concordato. In questo caso non c’è libertà sull’importo del canone mensile bensì occorre far riferimento alle fasce di oscillazione del prezzo che sono previste per il territorio in cui si trova l’immobile. In pratica, ci sarà un range con un valore massimo è un valore minimo, all’interno del quale si potrà sottoscrivere un contratto valido a tutti gli effetti di legge. Ad esempio, la fascia di oscillazione potrebbe andare da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 600 euro. Le valutazioni per decidere l’importo devono essere influenzate dalle stato in cui si trova l’appartamento, da eventuali servizi annessi come il box , il posto auto oppure la cantina e tanto altro. Altra differenza riguarda la questione fiscale. Per il canone concordato è possibile optare per la cedolare secca con aliquota agevolata del 10% che invece nel caso di canone libero e del 21%. Il locatore può anche non prendere in considerazione la cedolare secca per cui dovrà far riferimento all’aggiornamento del canone in misura contrattata qualora sia previsto dagli accordi territoriali.

La durata dell’affitto a canone concordato

Il contratto d’affitto a canone concordato si suddivide in ulteriori tre tipologie: convenzionato o ordinario, transitorio e dedicato a studenti universitari. Quello ordinario prevede un canone con tetto massimo stabilito secondo gli accordi territoriali e una durata che prevede una prima fase pari a 3 anni più il rinnovo automatico per ulteriori 2 anni oppure 3 anni a seconda dell’intesa presa in fase di sottoscrizione dalle parti. Invece il contratto d’affitto a canone concordato per studenti universitari ha durate molto più breve e in particolare si va da un minimo di 3 mesi fino ad un massimo di 3 anni con la possibilità di rinnovo automatico dello stesso periodo. Per cui, ad esempio, se si è scelto un contratto annuale può essere rinnovato automaticamente per un altro anno. Successivamente a questo lasso temporale bisogna sottoscrivere un nuovo contratto. La terza tipologia ossia il contratto di affitto a canone transitorio il canone massimo può anche sforare del 20% il tetto massimo stabilito per il canone concordato. Inoltre, la durata dell’affitto può andare tra un minimo di 1 mese e un massimo di 18 mesi senza possibilità di rinnovo automatico.

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