Condominio in primo piano per le nuove norme antincendio

Condominio in primo piano per le nuove norme antincendio

Condominio in primo piano per le nuove norme antincendio

Entro Maggio 2020 i condomini interessati dalle nuove normative antincendio dovranno correre ai ripari per non imbattersi in rischi gravosi. L’entrata in vigore dei nuovi obblighi, a partire da Maggio 2019, sta interessando tutti gli edifici di nuova costruzione e parte di quelli già esistenti.

Le direttive del Ministero dell’Interno, che hanno modificato il decreto ministeriale 246/1987, richiedono maggiori cautele in tema di gestione della sicurezza antincendio per gli edifici di abitazione civile. A questo fine, per un corretto adeguamento alle novità previste, è necessario affidarsi a professionisti del settore, che sappiano intervenire efficacemente.

Quali edifici dovranno adeguarsi alla Sicurezza Antincendio 2.0?

La disposizione contenuta nel Decreto del 25 Gennaio 2019 è entrata ufficialmente in vigore il 6 Maggio dello stesso anno. La nuova modifica distingue, in base all’altezza, gli edifici e le strutture che dovranno adeguarsi entro i termini stabiliti. Alla luce delle nuove integrazioni, sono interessate dal cambiamento le nuove e vecchie costruzioni concernenti:

  • abitazioni ad uso civile che superano i 12 metri di altezza;
  • edifici con altezza superiore ai 24 metri.

Il computo di tali misure dev’essere svolto a partire dal primo piano, considerando il livello inferiore dell’apertura più bassa, fino a raggiungere la base dell’apertura più alta dell’ultimo piano.

Per le costruzioni già esistenti, le nuove regole dovranno essere adottate:

  • entro Maggio 2020, per l’adeguamento strutturale che garantisca un’evacuazione sicura in caso di incendio;
  • entro Maggio 2021, per l’installazione degli impianti d’allarme.

Cosa impongono le nuove disposizioni

Una delle maggiori preoccupazioni, identificate nel testo del ministero, riguarda il fatto che l’abbandono dell’edificio in caso di incendio debba avvenire in totale sicurezza. La completa incolumità della persona sembra essere al centro dell’intera normativa. Questo dato si evince dall’adozione di disposizioni ancora più evolute che in passato.

Si sottolinea, a riguardo, l’introduzione di impianti di allarme per la segnalazione manuale di eventuale incendio, in strutture di altezza superiore ai 54 metri; e l’inserimento di un allarme vocale per i casi di emergenza riguardanti edifici con altezza superiore agli 80 metri, inclusi indicatori ottici e acustici.

Inoltre, per evitare il fenomeno di propagazione delle fiamme occorse lungo le facciate esterne, bisognerà utilizzare materiale di rivestimento ignifugo, cappotto termico, sistemi di ventilazione. Non si esclude che si debbano utilizzare accortezze di tutela anche sulle pareti interne.

In più, la composizione delle mura portanti deve includere opere di realizzazione o rifacimento della parete, in modo tale da evitare cadute di calcinacci o altre parti di materiale inerte. L’obsolescenza della struttura, o la mancata costruzione a norma delle lunghezze murarie dell’edificio, può compromettere seriamente l’esodo in sicurezza degli evacuanti.

Al nuovo corredo antincendio vanno aggiunti i classici strumenti antincendio: estintori portatili o carrellati, piantane, manichette, porte taglia fuoco e la dovuta cartellonistica. In questa fase, per la scelta di materiali e servizi, è essenziale affidarsi a professionisti del settore che sappiano supportare gli amministratori di condominio durante tutto il percorso di adeguamento.

A tal proposito, se il vostro condominio ha sede a Milano o al Nord Italia, consultate il sito www.eurofireantincendio.com per avere una panoramica completa di tutti i prodotti e servizi antincendio che possono tornarvi utili.

In quali casi non si applicano le nuove normative

Se le abitazioni ad uso civile, alla data di ingresso del nuovo decreto, avevano già pianificato lavori di intervento alla facciata con tanto di progetto approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco competente, non devono temere interventi aggiuntivi. Stessa logica vale per i condomini con i lavori già in corso previamente autorizzati dalle autorità competenti.

Nuove responsabilità per l’amministratore di condominio e l’ausilio di personale esperto

Alla luce delle nuove disposizioni normative, il legislatore ha inteso derogare ai privati le responsabilità derivanti dalle attività di incendio.
Il lavoro di prevenzione e sicurezza sotteso dalle nuove incombenze comportamentali, però, non può essere demandato ad un solo soggetto responsabile. I compiti e le funzioni citate dai nuovi adeguamenti richiedono l’identificazione e l’attuazione di una serie di misure cautelative preordinate al ruolo di amministratore.

Per questa ragione, riteniamo fondamentale che il personale preposto alla vigilanza del condominio si faccia assistere da personale specializzato nella realizzazione del piano attuativo. Il vaglio, comprensivo del progetto di modifica, deve infatti derivare da un’attenta analisi della struttura che può essere compiuta solo da soggetti altamente qualificati.

In conclusione, al solo amministratore del condominio non può essere demandato l’intero iter di modifica. Sarà sufficiente, per quest’ultimo, affidarsi a chi di competenza per il supporto necessario.

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