Testamento olografo: come scriverlo, conservarlo e aprirlo nel modo corretto

Cos’è il testamento olografo e quando si può usare

Il testamento olografo è la forma più semplice e riservata di testamento: dev’essere scritto interamente a mano, datato e firmato dal testatore, con firma in calce anche senza nome e cognome purché identifichi con certezza l’autore (art. 602 c.c.).
Rispetto al
testamento pubblico (atto notarile con testimoni) e al testamento segreto (scheda consegnata chiusa al notaio), l’olografo non richiede il notaio in fase di redazione: per questo è spesso preferito per costi nulli e massima riservatezza. Di contro, espone a rischi formali (errori che possono invalidarlo), smarrimento o manomissione. Una bussola utile per chi, da erede, debba verificare l’esistenza di un testamento è il Registro Generale dei Testamenti (RGT), che riporta i testamenti pubblici, i segreti e gli olografi “formalmente depositati” presso un notaio; non registra invece i semplici depositi “fiduciari” o i documenti conservati privatamente.

Per evitare errori o ritardi, ci si può affidare agli esperti di successionefacile24.it, specialisti in denuncie di successione e pratiche ereditarie telematiche. Il loro supporto professionale consente di gestire con sicurezza ogni fase della pratica.

I requisiti di validità del testamento olografo (nullità vs annullabilità)

I tre pilastri sono: olografia, data, firma. La legge è netta: se manca l’autografia (non è scritto di mano del testatore) o manca la sottoscrizione, il testamento è nullo (art. 606 c.c.). Per “ogni altro difetto di forma” il testamento è annullabile su istanza degli interessati entro cinque anni da quando le disposizioni sono state eseguite (sempre art. 606).
Sulla
data la giurisprudenza ha chiarito il punto decisivo: la mancanza o incompletezza della data comporta annullabilità, non nullità (Cass. 9364/2020). La data va indicata completa (giorno, mese, anno) e, se necessario, può essere ricostruita soltanto con elementi intrinseci alla scheda, non con dati esterni.
Quanto alla
grafia, è frequente il dubbio: lo stampatello invalida? No: lo stampatello è valido se autografo; non si richiede il corsivo né l’“abitualità” della scrittura (Cass. 42124/2021). L’unico discrimine è la riconducibilità della grafia al testatore, accertata anche tramite perizia se contestata.
Errori ricorrenti da evitare: data mancante o ambigua; firma non in fondo al testo; inserimenti o correzioni scritti da terzi; cancellature non controfirmate; disposizioni contraddittorie. Ricorda:
nullità per difetti essenziali (autografia o firma), annullabilità per gli altri vizi formali, con termine quinquennale d’azione.

Dove e come conservare il testamento olografo

La conservazione privata (in casa, cassetta, cassaforte) è riservata e gratuita, ma espone a rischio di irreperibilità, smarrimento o manomissioni. Le guide del Notariato insistono su questi profili di prudenza.
Il
deposito fiduciario presso un notaio (o un terzo) aumenta la sicurezza e la probabilità di rinvenimento, ma non compare nel RGT. Alcuni Consigli Notarili offrono ricerche informali post mortem per intercettare depositi fiduciari nel distretto, utili quando la famiglia non sa dove sia conservata la scheda.
Diverso è il
deposito formale presso notaio (con atto di deposito): questo sì è annotabile nel RGT, facilitando il reperimento al decesso. Per il solo deposito lo standard di mercato è un range indicativo tra 100 e 300 euro, variabile per studio e distretto; non va confuso con i costi, spesso superiori, della successiva pubblicazione.
Attenzione a
smarrimento o distruzione: se il testamento olografo viene distrutto, lacerato o cancellato, la legge presume la revoca (art. 684 c.c.), salvo prova contraria; in pratica, anche l’irreperibilità può diventare un indizio serio in questa direzione.

Apertura e pubblicazione del testamento olografo dopo la morte

Chi è in possesso di un olografo, appena a conoscenza del decesso, deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione (art. 620 c.c.). Se il possessore non collabora, chiunque vi abbia interesse può chiedere al tribunale di fissare un termine per la presentazione.
La
pubblicazione è un atto pubblico notarile che rende conoscibile il contenuto del testamento e consente di darvi esecuzione. Il notaio, con due testimoni, redige un verbale in cui descrive lo stato materiale del documento (carta, scritture, cancellature, eventuale plico), riproduce il testo, annota l’apertura se il plico era sigillato, acquisisce le sottoscrizioni e allega l’originale vidimato.
Nella prassi, per avviare l’iter, gli studi chiedono di solito: l’
originale del testamento, l’estratto per riassunto dell’atto di morte, documenti e codici fiscali del defunto e degli eredi; con immobili in massa ereditaria, i titoli di provenienza e le visure agevolano i successivi adempimenti.
Dopo la pubblicazione, gli eredi o legatari devono affrontare gli
adempimenti fiscali. Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la novità dell’autoliquidazione: per le successioni aperte da questa data l’imposta di successione non è più liquidata dall’ufficio ma calcolata e versata direttamente dal contribuente, anche tramite il nuovo servizio online dell’Agenzia delle Entrate. I modelli, le istruzioni e il software sono stati aggiornati con provvedimenti del 2025.

Esempio pratico e consigli utili

Come può presentarsi una scheda olografa corretta? In termini descrittivi:
Luogo e data completa (giorno, mese, anno)
Istituzione degli eredi (con quote chiare) e, se del caso, legati specifici
Eventuali clausole (sostituzione, oneri, desideri funerari)
Firma in calce
Le guide divulgative per il cittadino sono utili come bussola linguistica, ma non sostituiscono il controllo sul rispetto dei requisiti formali dell’art. 602 c.c. e delle regole su nullità e annullabilità.
Scrivere in modo
chiaro e completo è fondamentale: evitare abbreviazioni ambigue, identificare con precisione i beni (per gli immobili, indicare i dati catastali), limitare correzioni e postille — se proprio necessarie, devono essere autografe e controfirmate.
Per ridurre i rischi di irreperibilità, è consigliabile
informare una persona di fiducia dell’esistenza del testamento e valutare almeno un deposito fiduciario, o meglio un deposito formale annotabile nel Registro Generale dei Testamenti.
Quando la situazione ereditaria è complessa — presenza di legittimari, aziende, immobili all’estero o clausole complesse — è opportuno rivolgersi a un
notaio: il testamento pubblico garantisce controlli di legalità e tracciabilità maggiori, a fronte di un costo più elevato ma proporzionato ai rischi evitati.

Riferimenti chiave

  • Art. 602 c.c. – requisiti dell’olografo (autografia, data, firma)

  • Art. 606 c.c. – nullità (mancanza di autografia o firma) e annullabilità (altri difetti di forma; azione entro cinque anni)

  • Art. 620 c.c. – obbligo di presentare il testamento olografo al notaio per la pubblicazione

  • Art. 684 c.c. – presunzione di revoca se l’olografo è distrutto, lacerato o cancellato

  • Cass. 9364/2020 – data incompleta o mancante comporta annullabilità, non nullità

  • Cass. 42124/2021 – testamento in stampatello valido se autografo

Costi indicativi

Il deposito formale di un olografo presso notaio costa in media tra 100 e 300 euro, ma la cifra varia secondo lo studio e il distretto. La pubblicazione può comportare importi superiori, legati ad imposte e spese accessorie: è quindi consigliabile richiedere sempre un preventivo.

Chiarezza prima dell’accordo

Tre errori concettuali da evitare:

  1. Dire che un testamento senza data è nullo: è annullabile, non nullo.

  2. Credere che lo stampatello renda il testamento invalido: conta l’autografia, non il tipo di scrittura.

  3. Pensare che un deposito fiduciario sia registrato nel RGT: non lo è, perché solo il deposito formale produce annotazione.

(Questo testo ha finalità informative generali e non sostituisce la consulenza di un notaio o di un avvocato.)

Previous post Come scegliere il giardiniere giusto